Art. 39-ter — Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze

Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla tabella A, nel punto 12:
  • 1)la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" e' sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";
  • 2)nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";
  • b)alla tabella A, nel punto 13:
  • 1)la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" e' soppressa;
  • 2)la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" e' sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";
  • 3)nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri". Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
  • a)per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  • b)a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art39ter · fonte del testo

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