Art. 39-quater — Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
