Art. 1 — Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al ((testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto)) legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

  • a)benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
  • b)olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico ((...)) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico ((...)) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)). Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione ((, derivanti)) dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico ((...)) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati e' effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico ((...)) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e ((gli esercenti i depositi)) commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico ((di cui al decreto legislativo)) n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del ((decreto-legge 26 ottobre)) 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ((ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto)) legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni ((di euro)) per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni ((di euro)) per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni ((di euro)) per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Testo vigente dal 21 maggio 2022

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2022 al 21 maggio 2022. 18 parole tolte, 41 parole aggiunte in 2 capoversi.

… e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle tolto: accise approvato con il aggiunto: disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

… come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico tolto: delle acciseaggiunto: ... di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per … come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico tolto: delle acciseaggiunto: ... di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Per il periodo dal … non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge aggiunto: 24 dicembre 2007, n. 244 tolto: del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazioneaggiunto: , derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono … prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico tolto: delle acciseaggiunto: ... di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli … dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico tolto: delle acciseaggiunto: ... di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti tolto: dei aggiunto: i depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico tolto: delle accise aggiunto: di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge tolto: 29 aggiunto: 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. … legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del aggiunto: codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti … derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni aggiunto: di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni aggiunto: di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni aggiunto: di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art1 · fonte del testo

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