Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di corrispettivi a carico delle societa' di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. 2530

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente, la Corte Costituzionale

25

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 20 luglio 2018, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2018, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»".

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 9 maggio 2024, n. 80 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente alle parole «nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»."

Testo vigente dal 16 maggio 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 80/2024

    Ha colpito questo articolo
    9 maggio 2024

    Quando la norma interpretativa censurata, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile (nel caso di specie, con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione) vengono lese la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. (Precedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 73/2017 – mass. 39503; S. 86/2017 – mass. 39940; S. 170/2013; S. 87/2012; S. 78/2012; S. 209/2010 – mass. 34739; S. 335/2008).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come conv. Tale norma di natura interpretativa, censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., nell’escludere la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, viola il principio di ragionevolezza, risolvendosi la citata affermazione in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Questi ultimi, invece, ricorrono tutti; sussiste, infatti, una disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del vettore aereo, tenuto a corrispondere 6,50 € per ogni passeggero imbarcato; non ricorre un rapporto sinallagmatico tra quest’ultimo e i destinatari del gettito, essendo il primo soggetto al tributo a prescindere dalla propria volontà e senza che fruisca dei servizi che l’addizionale va ad alimentare; il prelievo – connesso ad un presupposto economicamente rilevante, quale il numero dei passeggeri imbarcati, e quindi il fatturato realizzato – è finalizzato a sovvenire a pubbliche spese). (Precedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 251/2014; S. 335/2008; S. 102/2008).

    Art. 39-bis Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 16 maggio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 9 maggio 2024, n. 80 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente alle parole «nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art39bis · fonte del testo

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