Art. 3-quinquies — Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016
. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";
- b)dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente: "Art. 20-ter (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20";
- c)all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni".
Testo vigente dal 12 marzo 2023
