Art. 23-bis — Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020";
- b)al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e dopo le parole: "siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";
- c)al comma 1, lettera a), le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";
- d)al comma 2, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020";
- e)al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: "b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"
Testo vigente dal 18 giugno 2019
