Art. 11-bis — Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e 2017/2018";
- b)al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";
- c)al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";
- d)al comma 5, lettera a), dopo le parole: "5 milioni nel 2016" sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";
- e)al comma 5, lettera b), le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni".
Testo vigente dal 13 agosto 2017
