Art. 9-ter — Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici
All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale" sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";
- b)al comma 2:
- 1)dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono inserite le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorita' competente";
- 2)dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";
- c)al comma 3:
- 1)le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica".
Testo vigente dal 22 settembre 2018
