Art. 8 — Altri interventi di protezione civile
((Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attivita' antincendi boschivi)) e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999 ((...)), utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ((1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamemto iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole)) Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle attivita' connesse ai compiti di protezione civile, e' autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite ((direttamente o anche)) attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita' sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile. ((Il Centro polifunzionale di protezione civile puo' essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile)). Per le esigenze connesse all'attivita' di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, e' mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilita' speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui gia' contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, ((nonche' a quelli)) di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, ((il cui ammortamento risulta scaduto)) e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamita' naturali. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unita' previsionale di base 8.2.1.11 - aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 ((...)) all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 ((- fondo per la protezione civile,)) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno. ((8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 2 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: "4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 ''Fondo per la protezione civile'' (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"))
Testo vigente dal 15 luglio 1999
