Art. 8-bis — Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali
(( Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamita' sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi e' in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti corpi regionali. o provinciali in prossimita' delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumita'. Il finanziamento delle attivita' e degli interventi relativi alla rete autostradale e' assicurato dalle rispettive societa' concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle societa' concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
Testo vigente dal 15 luglio 1999
