Art. 7 — Norma di copertura
Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere di lire 304 miliardi ((per l'anno 1999)) per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ((3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)) Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Testo vigente dal 15 luglio 1999
