Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonche' ((prevenzione e)) recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 10 agosto 2023, n. 105
11Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica produce effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
