Codice della protezione civile

Art. 28 codice della protezione civile

[1]Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

[2]1. ((Con delibera del Consiglio dei ministri)) si provvede all'individuazione delle modalita' di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:

  • a)definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensita' ed estensione;
  • b)definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
  • c)per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ((delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale)), per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo cosi' determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
  • d)l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)).

Testo vigente dal 18 giugno 2019

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2018 al 18 giugno 2019. 102 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

1. tolto: Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera e), del comma 2, dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del aggiunto: Con delibera del Consiglio dei ministritolto: , da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalita' di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di …

… da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione tolto: temporaneaaggiunto: , ove possibile temporanea, in altra localita' del territorio tolto: nazionale aggiunto: regionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo …

d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza. 2. tolto: Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art28 · fonte del testo

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