Art. 9 — Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1992 al 6 febbraio 2018. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonche' all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad essa rimesse. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento della Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art9 · fonte del testo
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