Art. 3 — Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta
Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla citta' di Augusta. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica e' effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerce (CNR). (( I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)). Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilita' ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
Testo vigente dal 26 settembre 1996
