Art. 4 — Interventi urgenti nella città di Firenze
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, e' inserito il seguente: " 2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della citta' di Firenze, (( nonche' per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze,)) il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilita' del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.".
Testo vigente dal 26 settembre 1996
