Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, ((, compresi quelli previsti dalla lettera i-bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto,)) la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli interventi, i tempi di attuazione, le priorita' e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo mafioso. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. In conformita' alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonche' delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della regione e degli enti locali. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Testo vigente dal 20 luglio 1997

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Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1992 al 20 luglio 1997. 7 parole tolte, 48 parole aggiunte.

tolto: 1.Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1,aggiunto: , compresi quelli previsti dalla lettera i-bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del tolto: genio aggiunto: Genio civile unitamente al tolto: gruppo aggiunto: Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali … efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo mafioso. tolto: 2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. tolto: 3. In conformita' alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle … a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della regione e degli enti locali. tolto: 4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla tolto: gazzetta aggiunto: Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-31;433~art2 · fonte del testo

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