Art. 8 — Disposizioni in materia di circolazione stradale

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1:
  • a)alla lettera a) le parole "2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m";
  • b)alla lettera c) le parole: da "7,50 m" a "due o piu' assi." sono sostituite con le parole: "12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. ((Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche' mobili))" ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci ((o portabagagli)) applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
  • 2)al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: "gli autotreni" a "regolamento" e' sostituito dal seguente: "gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione";
  • b)all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del ((31 dicembre 1998))";
  • c)all'articolo 235 il comma 8 e' sostituito dal seguente: " 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita' dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il ((30 settembre 1997)). Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti".

Testo vigente dal 6 dicembre 1996

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Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1996 al 6 dicembre 1996. 4 parole tolte, 18 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) alla lettera a) le parole "2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m"tolto: b)

aggiunto: ;

aggiunto: b) alla lettera c) le parole: da "7,50 m" a "due o piu' assi." sono sostituite con le parole: "12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. aggiunto: Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche' mobili" ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci aggiunto: o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";

1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre tolto: 1996. aggiunto: 1998";

… fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il tolto: 31 marzo aggiunto: 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-04;517~art8 · fonte del testo

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