Art. 7 — Disposizioni in materia di elisuperfici
In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonche' a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attivita' di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attivita' sanitarie e di soccorso.
Testo vigente dal 5 ottobre 1996
