Art. 29 — Modifiche agli articoli 20 e 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione";
  • b)al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria". Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti".

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art29 · fonte del testo

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