A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime. I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    La "rilevanza" delle cooperative agricole, a favore delle quali è previsto il concorso nel pagamento degli interessi, è sempre qualificata dalla dimensione nazionale, o comunque ultraregionale, del fenomeno, in quanto l'intervento statale non si estende ad attività localizzate nel solo ambito dell'ente autonomo, anche se questo è la Regione. Siffatta configurazione della categoria dei beneficiari risulta coerente con gli ordinamenti seguiti dal legislatore nel disegnare il campo delle funzioni statali. Infatti, l'art. 71 del d.P.R. n. 616/77 annovera alla lettera h), fra le materie spettanti allo Stato, "le associazioni ed unioni nazionali di produttori" nel settore agricolo, mentre le disposizioni introdotte nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, configurano un organismo di rappresentanza dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, che opera esclusivamente a livello nazionale, il che collima con la disciplina dettata nell'art. 70 del d.P.R. n. 616 sotto la rubrica "calamità naturali", nonché nell'art. 71 alla lett. e), che mantiene allo Stato competenze rispetto alle quali l'automazione dei dati statistici e contabili relativi alle dette calamità e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 1981, è strumentalmente collegata. Pertanto, non sono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli artt. 6 e 11, quarto e quinto comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente interventi a sostegno dell'agricoltura, che prevedono la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi, a favore dei "consorzi nazionali di cooperative agricole" e delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale", sui mutui contratti "per il coordinamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime", nonché la concessione di un contributo straordinario, nella misura massima di lire due miliardi, a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa, per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili riguardanti le calamità naturali e la gestione dei consorzi di difesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale delle norme succitate).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art6 · fonte del testo

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