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Miscellanea
Interventi a sostegno dell'agricoltura
Legge 4 giugno 1984, n. 194
- Aggiornato al
- 21 agosto 1999
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n…
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi: "Per…
- Art. 4Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12…
- Art. 5Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, e' autorizzata…
- Art. 6A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di…
- Art. 7Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza…
- Art. 8L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto…
- Art. 9Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi…
- Art. 10Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti…
- Art. 11E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle…
- Art. 12A decorrere dall'anno 1984, il contributo annuo di cui all'articolo 1 della legge 5…
- Art. 13Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi…
- Art. 14Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola…
- Art. 15Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento…
- Art. 16In relazione al piano finanziario di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n…
- Art. 17Per il pagamento dell'indennita' prevista dall'articolo 4, primo comma, lettera a), del…
- Art. 18Il termine, previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la…
- Art. 19Nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 1 agosto 1981, n. 423, e'…
- Art. 20All'onere di lire 717 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, da 3 a 11…
- Art. 21La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
