Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalita' dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo ((non superiore a 42.060 unita' di conto)) per ogni unita' lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda. Il concorso nel pagamento degli interessi non puo' superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi. La quota di concorso per ciascun mutuo e' corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative. Il concorso negli interessi e' ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Consequentemente il mutuatario corrispondera' all'istituto mutuante la differenza tra l'annualita' o semestralita' dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a tolto: lire 25 milioni aggiunto: 42.060 unita' di conto per ogni unita' lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda. Il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art18 · fonte del testo

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