Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e

secondo cpv., 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma,

13, primo comma, 16, primo e secondo comma, 17 e 19, secondo comma,

della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante "Interventi a sostegno

dell'agricoltura", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte

provinciali di Trento e Bolzano, e dei Presidenti delle Giunte delle

Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, notificati rispettivamente il 5 e

il 4 luglio 1984, depositati in cancelleria il 12 successivo ed

iscritti ai nn. 20, 21, 23 e 24 del registro ricorsi 1984.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per le Province di Trento e

Bolzano, gli avvocati Umberto Pototschning e Gualtiero Rueca per le

Regioni Lombardia ed Emilia- Romagna e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1 - Con ricorso notificato il 5 luglio 1984, la Provincia

autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo

comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente "Interventi a

sostegno dell'agricoltura" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153

del 5 giugno 1984), in riferimento agli artt. 8, n. 21, 16 e 78 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670) e relative norme d'attuazione.

In particolare, la Provincia deduce:

a) l'art. 16, primo comma, stabilisce che, "in relazione al piano

finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e

a definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a Statuto speciale

e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento

di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli

interventi previsti nella citata legge n. 984/77, la complessiva somma

di lire 289.852 milioni è assegnata alle Regioni a Statuto speciale e

alle Province autonome". Alla Provincia ricorrente è assegnata la

somma di lire 18.101 milioni.

La riferita disciplina è stata emanata a seguito della sentenza

della Corte n. 340 del 1983, con la quale venne dichiarata

l'incostituzionalità della legge n. 984 del 1977 per la parte

concernente la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di

Trento e Bolzano.

Ciò premesso, la ricorrente rileva, anzitutto, che, essendo

previsto, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge n.

984/77, uno stanziamento complessivo a carico del bilancio dello Stato

per il 1984 di lire 1.520 miliardi, applicando a tale importo il

parametro popolazione/territorio prescritto dall'art. 78 dello Statuto

- pari a 1,425% - sarebbe spettata alla Provincia un'assegnazione di

lire 21.660 milioni, superiore quindi di 3.559 milioni a quella dianzi

indicata di lire 18. 101 milioni.

L'avvenuta defalcazione della quota spettante alla ricorrente (sia

che dipenda dall'utilizzazione di un parametro inferiore a quello

stabilito nello Statuto, sia, invece, dall'applicazione del parametro

(corretto) non all'intero stanziamento - 1.520 miliardi - ma a quello

ridotto previsto per i soli interventi da attuarsi tramite le Regioni -

pari a 1.235,569 miliardi -), ha comunque determinato la violazione dei

criteri per la determinazione della quota spettante alla Provincia

stabiliti dal già citato art. 78 dello Statuto: anche, infatti, nel

caso in cui fosse esatta la seconda ipotesi (come la ricorrente ritiene

più probabile) ugualmente risulterebbe violato l'art. 78, là dove

stabilisce che la quota di spettanza delle Province autonome deve

essere calcolata tenendo conto anche degli stanziamenti previsti dalla

legge per gli interventi effettuati direttamente dallo Stato "nella

restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di

competenza delle Province autonome".

L'art. 16, primo comma, violerebbe, inoltre, sempre ad avviso della

ricorrente, gli artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto, che riservano alla

Provincia le competenze nelle materie oggetto degli interventi della

legge censurata, e di nuovo l'art. 78 dello Statuto sotto l'ulteriore

profilo del mancato rispetto della procedura ivi prevista a garanzia

delle attribuzioni della Provincia, cioè il previo accordo fra il

Governo e il Presidente della Giunta provinciale.

b) L'art. 16, secondo comma, della legge impugnata stabilisce che

la Provincia ricorrente dovrà provvedere "con legge all'utilizzazione

della somma di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di

propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA".

Sostiene la ricorrente che detta norma, nel prescrivere l'assenso

preventivo del CIPAA sul piano provinciale, impone alla Provincia una

procedura tramite la quale il Governo possa esercitare una funzione di

indirizzo e coordinamento, così violando la sfera di competenza

esclusiva della Provincia stessa nella materia in esame, garantita dai

citati artt. 8 e 16 dello Statuto: è ampiamente richiamata al riguardo

la sentenza della Corte n. 340 del 1983, che dichiarò

l'incostituzionalità della legge n. 984 del 1977 e le cui

argomentazioni (specie là dove si legge che, quando opera la

guarentigia dello Statuto speciale, le esigenze unitarie legittimano

l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento solo in presenza di un

interesse che deve nettamente configurarsi come insuscettibile di

frazionamento o localizzazione territoriale) debbono necessariamente

valere, ad avviso della difesa della Provincia, a far dichiarare

l'incostituzionalità anche della normativa in esame.

Va poi considerato, conclude la ricorrente, che l'esigenza di

armonizzare gli obiettivi della programmazione regionale con quella

nazionale trova già soddisfazione in altre norme legislative che

prevedono gli strumenti idonei a tale scopo: l'art. 16 della legge 27

febbraio 1967, n. 48 (integrato dall'art. 34 legge 5 agosto 1978, n.

468) stabilisce infatti che il Governo può far valere l'interesse

nazionale dell'unitarietà e coerenza degli obiettivi perseguiti

attraverso la spesa pubblica in sede di controllo della legge regionale

ex art. 127 Cost..

c) L'art. 19, secondo comma, infine, che sostituisce l'art. 5 della

legge 9 maggio 1975, n. 153, stabilisce che le Regioni, ivi comprese

quelle a Statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e

Bolzano, potranno apportare all'occorrenza variazioni alla destinazione

dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla

presente legge". Il vincolo che in tal modo la norma pretende di

imporre alla Provincia sarebbe, ad avviso di questa, palesemente

incostituzionale, riguardando una materia riservata alla competenza

esclusiva della Provincia stessa. Peraltro, la ricorrente ha già

dato, in base all'art. 2, secondo comma, della legge citata n. 153/75,

autonoma e completa attuazione alle direttive CEE nn. 159, 160 e 161

del 1972 con la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, stabilendo

anche la destinazione dei fondi in questione. Risultano, quindi,

violate non solo la potestà legislativa ed amministrativa della

Provincia (artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto), ma anche la autonomia

finanziaria provinciale (art. 78 Statuto), in quanto spetta alla

Provincia programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse

finanziarie nella materia in questione senza vincoli a specifiche

destinazioni, secondo il principio generale sancito dall'art. 21 della

legge 19 maggio 1976, n. 335, che tanto più vale per la Provincia

ricorrente, cui la Corte ha riconosciuto (sent. n. 162/82) un'autonomia

finanziaria anche più estesa di quella propria delle Regioni a Statuto

ordinario.

1.2 - Con ricorso notificato il 5 luglio 1984, anche la Provincia

autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo

comma, della legge n. 194 del 1984. Le argomentazioni contenute nel

ricorso sono sostanzialmente identiche a quelle svolte dalla Provincia

di Trento. Va soltanto rilevato che la ricorrente denuncia la

violazione, oltre che degli artt. 8 n. 21, 16 e 78 dello Statuto, anche

degli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 7, 8, 15 e 16; e 79 dello Statuto

stesso, ma senza addurre motivazioni ulteriori.

1.3 - Si è costituito in entrambi i giudizi, con unico atto di

intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano

rigettati.

a) In primo luogo, l'Avvocatura eccepisce l'infondatezza della

censura relativa alla determinazione delle somme assegnate alle

Province dall'art. 16, primo comma, impugnato: che tale determinazione

sia avvenuta applicando il parametro stabilito ai sensi dell'art. 78

dello Statuto non già all'intero importo del fondo, bensì a quello

minore depurato della quota riservata al finanziamento degli interventi

di competenza statale è perfettamente legittimo secondo l'Avvocatura,

in quanto, trattandosi della ripartizione tra Regioni e Province

autonome di un fondo istituito con specifica destinazione, solo tenendo

conto esclusivamente del complesso delle somme destinate a finanziare

l'esercizio delle funzioni regionali poteva essere garantita la parità

di trattamento tra Regioni e Province autonome.

D'altronde, osserva l'Avvocatura, l'art. 78 dello Statuto, là dove

afferma che "sarà tenuto conto anche delle spese per interventi

generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio

nazionale negli stessi settori di competenza delle Province" si

riferisce chiaramente a quegli interventi statali che interessano tutto

il restante territorio nazionale con la sola eccezione del territorio

delle due Province, in relazione a specifiche competenze statutarie di

queste. Tale non è il caso delle funzioni statali previste dalle

lettere c) e g) dell'art. 3 della legge n. 984 del 1977, per il

finanziamento delle quali l'art. 17, settimo comma, della stessa legge

prevede stanziamenti, da iscriversi negli stati di previsione delle

Amministrazioni dello Stato, di una quota del fondo complessivo

stabilito per il finanziamento degli interventi pubblici previsti da

quella legge: trattasi, infatti, ad avviso della resistente, di

interventi che interessano l'intero territorio nazionale, compreso

quello delle Province di Trento e Bolzano.

Pure infondata è, prosegue l'Avvocatura, la censura concernente il

mancato previo accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta

provinciale. La norma invocata - l'art. 78 dello Statuto - non sarebbe,

infatti, applicabile al caso di specie, trattandosi di un fondo

destinato non a finanziare le spese necessarie ad adempiere le funzioni

normali delle Province, ma a provvedere a scopi determinati in settori

indicati dalla legge, come previsto dall'art. 119 Cost. e dall'art. 9

della legge n. 281 del 1970, citato dall'art. 17, settimo comma, della

legge n. 984 del 1977. La fattispecie è quindi disciplinata non

dall'art. 78 dello Statuto, ma dall'art. 79, che si limita ad affermare

l'applicabilità alle Province autonome dell'art. 119, secondo comma,

Cost..

b) Anche la censura relativa alla previsione (art. 16, secondo

comma) dell'assenso preventivo del CIPAA è, ad avviso dell'Avvocatura,

infondata, essendo la norma stata dettata proprio al fine di adeguare

la normativa della legge n. 984/77 ai principi affermati con la

sentenza n. 340 del 1983. È stata così eliminata la capillare e

penetrante interferenza della normativa statale nella sfera di

autonomia delle due Province autonome e il parere del CIPAA,

obbligatorio ma non necessariamente espresso, non costituisce forma di

indirizzo e coordinamento ed è comunque giustificato dalle esigenze

unitarie della programmazione (sentenza n. 20 del 1970).

c) Per quanto concerne, infine, la censura relativa all'art. 19,

secondo comma, legge n. 194/84, l'Avvocatura ne eccepisce innanzitutto

l'inammissibilità, in quanto la modifica introdotta all'art. 5 della

legge n. 153 del 1975 non restringe, ma anzi amplia la sfera di

autonomia delle ricorrenti, alle quali è attribuita la facoltà, prima

non prevista, di modificare la destinazione dei fondi, sia pure nei

limiti delle finalità indicate dalla legge. La censura sarebbe

comunque infondata nel merito, in quanto la partecipazione con le altre

Regioni alla distribuzione di fondi istituti con una determinata

finalità comporta automaticamente il vincolo di destinazione sulla

quota del fondo assegnato alla singola Regione o Provincia autonoma.

2.1 - Con ricorsi notificati il 3 luglio 1984, le Regioni Lombardia

ed Emilia-Romagna hanno sollevato, con identiche argomentazioni,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo

capoverso, 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma, 13,

primo comma, e 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194, in riferimento

agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., nonché a una serie di

disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare, le Regioni deducono:

a) L'art. 3 aggiunge tre commi all'art. 2 della legge 18 dicembre

1983, n. 700 ("Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo

sviluppo del settore bieticolo-saccarifero"): i primi due commi

aggiunti, prevedendo l'istituzione di un "programma di ricerca,

sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero" per

la cui attuazione è autorizzata la spesa di un miliardo da iscrivere

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura,

lederebbero le competenze regionali, in quanto da un lato il programma

previsto esula dalle competenze statali indicate nell'art. 71, lett. a)

e c), del d.P.R. n. 616/77 e dall'altro la "divulgazione" è un compito

che spetta alle Regioni, ai sensi dell'art. 66, primo e secondo comma,

lett. a), del medesimo d.P.R..

b) L'art. 5 autorizza una nuova spesa di 275 miliardi "per le

finalità di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403" e

prevede che la spesa sia iscritta nello stato di previsione del

Ministero dell'Agricoltura e sia ripartita con decreto del Ministro

dell'Agricoltura: tale disciplina, innovativa rispetto a quella dettata

dalla citata legge n. 403/77, che prevedeva invece che le risorse

confluissero nel fondo per il finanziamento di programmi regionali di

sviluppo (e quindi senza vincolo rigido di destinazione) e che al

riparto delle stesse provvedesse il CIPE, sarebbe lesiva dell'autonomia

programmatoria e di spesa della Regione, in quanto segna il passaggio

da un finanziamento globale e correlato a un processo di programmazione

ad uno rigidamente settoriale, svincolato dalla programmazione e

interamente governato dall'amministrazione centrale.

c) L'art. 6 prevede la concessione di un concorso nel pagamento

degli interessi a favore dei "consorzi nazionali di cooperative

agricole" e delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale" sui

mutui contratti "per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e

delle cooperative medesime"; la determinazione delle condizioni e delle

modalità per l'attuazione degli interventi è demandata a un decreto

del Ministro del Tesoro di concerto con quello dell'Agricoltura.

La materia cui si riferisce l'intervento in questione è, ad avviso

delle ricorrenti, interamente ricompresa nella competenza delle Regioni

(artt. 66, primo e secondo comma, lett. b) e c), e 109 d.P.R. n.

616/77), mentre la competenza statale concernente "le associazioni e le

unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste"

(art. 71, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 616/77) riguarderebbe

soltanto l'ordinamento di tali associazioni ed unioni e non le

attività delle imprese agricole e gli interventi di incentivazione

delle stesse.

D'altra parte, la categoria delle "cooperative agricole di

rilevanza nazionale" è inesistente e non trova alcun fondamento nella

legislazione: pur prevedendo, infatti, l'art. 5 della legge n. 403 del

1977 la concessione da parte dello Stato di contributi a favore di

cooperative e loro consorzi, detta norma non contempla genericamente

una categoria siffatta quale destinataria dei contributi e, inoltre,

gli interventi avvenivano con modalità determinate d'intesa tra il

Ministero e le Regioni interessate.

d) L'art. 7 autorizza la spesa di 50 miliardi per l'attuazione di

interventi "a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza

nazionale"; gli interventi sono quelli previsti dall'art. 5, lett. a),

c) e d), della legge n. 403 del 1977. Anche tale disposizione viola, ad

avviso delle ricorrenti, le competenze regionali sancite negli artt.

66, primo e secondo comma, lett. c), 67, primo comma, 35, 41, secondo

comma, e 109 del d.P.R. n. 616/77.

Né varrebbe a sorreggere tali interventi la competenza statale in

tema di associazioni ed unioni nazionali dei produttori in materia di

agricoltura e foreste (art. 71, lett. h), del d.P.R. citato), che, come

già detto sub c), riguarda soltanto l'ordinamento di tali associazioni

e al più le loro attività di "secondo grado".

Ugualmente, proseguono le ricorrenti, non potrebbe farsi

riferimento alla competenza statale in materia di impianti "di

interesse nazionale" per la raccolta, la conservazione, la lavorazione,

la trasformazione e la vendita di prodotti, di cui all'art. 67, primo e

secondo comma, d.P.R. n. 616: da un lato infatti tale competenza

riguarda appunto i soli impianti "di interesse nazionale", e cioè

quelli dell'A.I.M.A., mentre l'art. 5 lett. a) della legge n. 403/77 si

riferisce ad impianti realizzati e gestiti da cooperative e loro

consorzi, "aventi dimensione nazionale" (e non "di interesse

nazionale") o "interregionale", laddove l'art. 67, secondo comma,

d.P.R. n. 616 attribuisce anche tali ultimi impianti alla competenza

regionale; dall'altro, mentre l'art. 67, terzo comma, citato, impone

che gli interventi statali avvengano "nel quadro della programmazione

nazionale" e "sentite le Regioni interessate in relazione alla loro

ubicazione", la norma impugnata prevede solo un'intesa con le Regioni

per la determinazione delle modalità degli interventi.

Inoltre, sarebbero del tutto fuori delle competenze statali le

previsioni (art. 5, lett. c) e d), della legge n. 403 del 1977,

richiamato dall'art. 7 impugnato) di contributi "per le attività

intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di

interesse nazionale" e di contributi sulle spese di gestione per

operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione

di prodotti, nonché di concorsi negli interessi su prestiti destinati

alla conduzione aziendale e alle anticipazioni ai soci conferenti:

sarebbero violate non solo la competenza regionale in tema di sostegno

alla cooperazione agricola, di formazione e qualificazione

professionale degli operatori agricoli e di assistenza aziendale e

interaziendale nel settore agricolo e forestale (art. 66, secondo

comma, lett. a) e c), d.P.R. n. 616/77), ma anche più in generale la

competenza in tema di formazione professionale (art. 35 d.P.R. citato),

e il divieto di stanziare somme a favore di soggetti pubblici e privati

per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da

parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e

sperimentazione (art. 41, secondo comma, d.P.R. citato).

e) L'art. 9 autorizza una spesa di 35 miliardi da iscrivere nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura, "per la

realizzazione di interventi", fra l'altro "a sostegno della lotta

contro gli incendi boschivi" e "per l'attuazione di un programma di

forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da

realizzarsi su suoli demaniali".

Entrambe dette destinazioni di spesa lederebbero le competenze

regionali. Nel primo caso, infatti, facendo la norma riferimento in

modo assai generico alla "lotta contro gli incendi boschivi", verrebbe

ad incidere sicuramente nella sfera di spettanza regionale delineata

dall'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616.

Per quanto riguarda, poi, il "programma di forestazione industriale

produttiva", il legislatore avrebbe sostanzialmente riprodotto la

disciplina di cui all'art. 20, terzo comma, della legge n. 130 del

1983, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 307/83, con

violazione, quindi, nel caso specifico anche dell'art. 136 Cost..

Il fatto, poi, che la legge precisi che il programma è "di

rilevanza nazionale" e "da realizzarsi su suoli demaniali" non

varrebbe, ad avviso delle ricorrenti, a sanare l'illegittimità della

norma.

Da un lato, infatti, le norme di trasferimento delle funzioni

(artt. 66, primo comma, 69 e 71 d.P.R. n. 616) non prevedono alcuna

riserva statale per interventi "di rilevanza nazionale" nella materia,

né la disposizione impugnata inquadra il programma previsto fra gli

interventi di competenza nazionale di cui agli artt. 3, lett. c), e 10

della legge n. 984 del 1977; dall'altro, il riferimento a "suoli

demaniali" è irrilevante, in quanto la competenza regionale prescinde

dalla proprietà dei suoli e, inoltre, esistono suoli demaniali di

proprietà delle Regioni: in particolare, le foreste dello Stato sono

state trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni (artt. 11

della legge n. 281/70 e 68 d.P.R. n. 616) e lo Stato ha conservato la

proprietà di una piccola parte dei terreni e delle aree boschive, da

destinare, peraltro, a "scopi scientifici, sperimentali e didattici di

interesse nazionale".

f) L'art. 11, primo e secondo comma, autorizza una spesa di 30

miliardi "per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni

provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i

controlli funzionari del bestiame, nonché per l'acquisto di

attrezzature"; al riparto delle somme provvede il CIPE.

La disposizione, ove sia da intendersi nel senso che il riparto

delle somme avvenga a favore direttamente delle associazioni e non fra

le Regioni, sarebbe illegittima, violando, per quanto riguarda la

tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali sul bestiame,

l'art. 77, lett. c), del d.P.R. n. 616, e, quanto all'"acquisto di

attrezzature", gli artt. 66, primo e secondo comma, lett. b), c), d),

e); e 67, primo comma, dello stesso d.P.R..

g) L'art. 11, quarto e quinto comma, prevede la concessione di un

contributo straordinario nella misura massima di 2 miliardi a favore

dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa "per la

realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati

statistici e contabili relativi alle calamità naturali e avversità

atmosferiche e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10

della legge 15 ottobre 1981, n. 590".

La norma, ad avviso delle ricorrenti, è lesiva della competenza

regionale sancita dall'art. 70 del d.P.R. n. 616 e ribadita dalla legge

n. 590 del 1981: attraverso l'espediente del finanziamento

all'Associazione essa realizza un illegittimo ripristino di

attribuzioni statali, in violazione del divieto di cui all'art. 126,

terzo comma, del d.P.R. n. 616.

h) L'art. 13 autorizza una spesa di 10 miliardi "al fine di

provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei

prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico

per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita

dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge

27 ottobre 1966, n. 910".

La materia, come già sostenuto dalle ricorrenti a proposito degli

artt. 5 e 7 impugnati, è di competenza regionale, tanto più che nel

caso ora all'esame la legge fa riferimento ad impianti "di particolare

interesse pubblico" e non "di interesse nazionale".

Né varrebbe invocare l'esigenza di "completamento" degli impianti:

col trasferimento delle competenze alle Regioni sono passate ad esse

anche le attribuzioni relative agli affari pendenti (salvo casi

particolari: art. 125 d.P.R. n. 616), e quindi tanto più quelle

relative a nuovi interventi, sia pur intesi a "completare" gli

impianti.

i) L'art. 17, infine, prevede: un'indennità ai produttori che si

impegnano ad abbandonare la produzione lattiera, prevista dall'art. 4,

primo comma, lett. a) del Regolamento CEE n. 857/84 (primo comma);

premi alla nascita di vitelli previsti dall'art. 4 del Regolamento CEE

n. 464/75 e successive modificazioni (secondo comma); aiuti al

magazzinaggio privato di vini da tavola e di mosti di uve, previsti

dagli artt. 7 e 8 del Regolamento CEE n. 337/79 e successive

modificazioni (terzo comma).

Per quanto riguarda il secondo e terzo comma, le Regioni sostengono

che, se la generica previsione di stanziamenti significasse

l'assunzione da parte dello Stato di compiti di amministrazione, di

istruttoria o di erogazione, attualmente spettanti alle Regioni, la

norma sarebbe lesiva della competenza regionale, che si estende alle

funzioni relative all'applicazione dei regolamenti CEE (art. 6, primo

comma, d.P.R. n. 616).

Quanto, infine all'indennità prevista nel primo comma della norma

in esame, le ricorrenti rilevano che essa non è oggetto ancora di una

precisa normativa, essendo prevista dal citato Regolamento CEE n.

857/84 in termini generali e come semplice facoltà. Tuttavia, le

scelte dei singoli Stati membri spetterebbero alle Regioni, trattandosi

di interventi sulla produzione e non sul mercato (artt. 66, primo e

secondo comma, lett. e) e 6, primo comma, del d.P.R. n. 616),

naturalmente nell'ambito di disposizioni di principio della legge

statale.

Viceversa, la norma impugnata sembra compiere direttamente e

surrettiziamente le scelte in questione, e, comunque, non prevede il

ruolo delle Regioni nella formazione di dette scelte e nella loro

esecuzione.

2.2 - Si è costituito in entrambi i giudizi, con identico atto di

intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite

l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Avvocatura eccepisce, secondo l'ordine delle censure, quanto

segue:

a) Il programma previsto dall'art. 3 rientra nella competenza

riservata allo Stato dall'art. 71, lett. a) e c), del d.P.R. n. 616,

riferendosi alle attività di ricerca e di informazione connesse alla

programmazione nazionale della produzione agricola ed industriale ed

alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale.

La rilevanza nazionale del programma è confermata dal richiamo al

piano agricolo nazionale di cui alla legge n. 984 del 1977 e al piano

bieticolo e saccarifero. L'attinenza al settore bieticolo e saccarifero

escluderebbe, infine, che le funzioni rientrino interamente nella

materia dell'agricoltura, e non anche in quella dell'industria di

trasformazione.

b) Le finalità alle quali è destinata la spesa prevista nell'art.

5 censurato sono le stesse già indicate nella legge n. 403 del 1977;

né la semplificazione della procedura di riparto della somma può

determinare alcuna lesione di competenze regionali.

c) La determinazione dei destinatari degli interventi previsti

dagli artt. 6 e 7 impugnati (consorzi nazionali di cooperative agricole

e cooperative agricole di rilevanza nazionale) escluderebbe qualsiasi

lesione della competenza regionale, come delimitata dagli artt. 66,

secondo comma, lett. c) e 71, lett. h), del d.P.R. n. 616: la formula

legislativa "associazioni ed unioni nazionali dei produttori" è, ad

avviso dell'Avvocatura, comprensiva tanto dei consorzi nazionali di

cooperative agricole quanto delle cooperative agricole di rilevanza

nazionale, già previsti dall'art. 5, lett. b), della legge n. 403 del

1977.

d) Per quanto riguarda l'art. 9, gli interventi a sostegno della

lotta contro gli incendi boschivi non incidono sulle competenze

trasferite alle Regioni con l'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616,

trattandosi di interventi di integrazione e di sostegno degli

interventi regionali, riservati allo Stato dallo stesso articolo ora

citato e dall'art. 71, lett. f), dello stesso d.P.R., nonché dall'art.

10, terzo comma, della legge n. 984 del 1977. Circa il programma di

forestazione industriale produttiva, l'Avvocatura nega che la norma

riproduca l'art. 20, terzo comma, della legge n. 130 del 1983,

dichiarato incostituzionale: essa, anzi, eliminerebbe i vizi della

precedente normativa, precisando che deve trattarsi di un programma di

rilevanza nazionale e da realizzarsi su suoli demaniali e cioè di

interventi che trascendono l'interesse e la competenza delle singole

Regioni.

e) Le censure relative all'art. 11 sono infondate, prosegue

l'Avvocatura, in quanto, circa il primo comma, trattasi di materia

conservata alla titolarità dello Stato e delegata alle Regioni

dall'art. 77, lett. c), del d.P.R. n. 616; quanto, poi, al quarto e

quinto comma, la natura soggettiva dell'associazione nazionale

destinataria dei contributi e la natura oggettiva del progetto

finanziario - chiaramente strumentale rispetto alle funzioni attribuite

dall'art. 11 della legge n. 590 del 1981 all'organismo di

rappresentanza a livello nazionale dei consorzi di difesa - escludono

la lamentata invasione di competenze regionali.

f) L'art. 13 censurato ha chiara natura integrativa dell'art. 10,

primo comma, della legge n. 910 del 1966: trattasi quindi di intervento

riservato allo Stato dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 616, non

sussistendo, peraltro, differenza tra impianti di particolare interesse

pubblico e impianti di interesse nazionale, in quanto il quinto comma

del citato art. 10 della legge n. 910/66 ha esteso la disciplina ivi

prevista agli impianti che una legge precedente (n. 454 del 1961, art.

21) aveva definito di interesse nazionale.

g) Nessuna violazione di competenze è ravvisabile, infine,

nell'art. 17, che nulla dispone circa i procedimenti da seguire e le

competenze da esercitare per l'erogazione dei benefici da esso

contemplati.

3. - In prossimità dell'udienza pubblica, relativamente a tutti i

presenti giudizi, hanno depositato memorie aggiuntive le difese delle

Province autonome e delle Regioni ricorrenti, ribadendo, in replica

alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, le conclusioni adottate. A

sua volta l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria aggiuntiva

relativamente ai soli giudizi introdotti con i ricorsi delle Province

autonome, insistendo nella richiesta declaratoria di infondatezza delle

questioni proposte.

4. - All'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985, il Giudice La

Pergola ha svolto la relazione e la difesa delle ricorrenti e

l'avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri

hanno ribadito le deduzioni e conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - Com'è spiegato in narrativa, le Province autonome di Trento e

Bolzano e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno impugnato varie

disposizioni della legge 4 giugno 1984, n. 194, "Interventi a sostegno

dell'agricoltura". Le ricorrenti lamentano la violazione della sfera

di competenza loro garantita, nel primo caso dallo Statuto speciale di

autonomia del Trentino-Alto Adige (e relative norme di attuazione), nel

secondo, dagli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., nonché da talune

previsioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I giudizi così promossi aderiscono tutti alla normativa contenuta

nella legge suddetta e sollevano questioni identiche o connesse. La

Corte ritiene, quindi, di poterli riunire e definire congiuntamente,

esaminando prima le questioni concernenti l'asserita offesa allo

Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, poi le altre.

2. - Le Province di Bolzano e Trento censurano gli artt. 16, primo

e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge n. 194 del 1984.

L'una e l'altra ricorrente deducono la violazione degli artt. 8, n. 21,

16 e 78 dello Statuto speciale; la Provincia di Bolzano invoca altre

disposizioni statutarie (art. 8, nn. 7, 8, 15 e 16, e art. 79) senza,

tuttavia, ulteriori deduzioni a sostegno dell'impugnativa. Dalle due

ricorrenti si prospetta l'indebita interferenza della legge statale in

un settore, quello dell'agricoltura, presidiato dall'attribuzione alla

Provincia di competenze primarie, sia legislative, sia amministrative,

nonché dalla specifica guarentigia della sua autonomia finanziaria.

2.1 - Vanno anzitutto considerate le questioni che concernono

l'art. 16 della legge n. 194. Il primo comma di tale articolo statuisce

che "in relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge

27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con

le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e

Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato

all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata

legge n. 984/77, alle Regioni e alle Province autonome è assegnata la

complessiva somma di lire 289.852 milioni". Quanto al detto

stanziamento, le due Province si dolgono di averne ricevuto una quota

inferiore a quella che, in forza dell'art. 78 dello Statuto, sarebbe a

ciascuna di esse dovuta. Non importa, si soggiunge dalle ricorrenti,

se la determinazione della quota sia nella specie venuta a divergere

dallo schema dell'art. 78 dello Statuto, perché si è adottato altro

parametro, inferiore a quelli indicati (popolazione e territorio), o

perché si è esclusa dal totale, che è andato suddiviso fra Regioni e

Province, la somma riservata, nello stesso stanziamento, agli

interventi di competenza dello Stato (cfr. art. 3 lett. c), f), g),

legge n. 984/77). La previsione normativa risulterebbe in ogni caso

lesiva del precetto posto nell'art. 78 dello Statuto a garanzia

dell'autonomia provinciale: e ciò anche sotto il riflesso, che la

quota è stata determinata senza il prescritto accordo fra il Governo e

il Presidente della Giunta provinciale.

L'Avvocatura Generale ha dal canto suo, negli scritti difensivi e

all'udienza pubblica, in varia guisa dedotto che le previsioni

dell'art. 78 non trovano applicazione nel caso in esame. Questo

preliminare profilo dell'indagine esige un cenno di chiarimento.

2.2 - La norma che si assume violata devolve a ciascuna Provincia

una quota del gettito, relativo al territorio regionale, dei tributi in

essa contemplati: e cioè, l'imposta generale sull'entrata e le imposte

sugli affari non indicati nei precedenti articoli (cfr. artt. 70, 75,

76, 77 Statuto), al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti

alle Province e agli altri enti. Si tratta, quindi, di una quota

fissata non direttamente in Statuto, come accade a proposito degli

altri tributi richiamati nello stesso art. 78, ma "annualmente

d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale".

L'art. 78 stabilisce altresì secondo quali criteri la quota va

determinata. Importa al riguardo la seguente statuizione: "Sarà tenuto

conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche

delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella

restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di

competenza delle Province". Ora, l'autonomia provinciale è certo

tutelata, nel senso che la materia è sottratta all'intervento

unilaterale degli organi centrali e rimessa all'intesa fra Stato e

Provincia. Va però precisato che la garanzia di cui fruisce la

Provincia opera esclusivamente nei modi e limiti stabiliti dalla fonte

statutaria. La norma invocata in giudizio non individua l'ammontare del

gettito erariale riservato all'ente autonomo, e per ciò stesso non

prescrive nemmeno che a quest'ultimo sia attribuita, nel riparto di

ogni singolo stanziamento disposto dallo Stato, la quota risultante

dall'automatica applicazione dei parametri in essa stabiliti.

Dev'essere l'accordo, appunto, a determinare come i due indici della

popolazione e del territorio sono presi in considerazione, in rapporto

all'intero flusso delle spese disposte per gli interventi di ordine

generale e all'arco di tempo, un anno, cui l'art. 78 fa espresso

riferimento. Tale conclusione si impone anche quando, come assumono le

ricorrenti, la spesa qui stanziata dallo Stato possa annoverarsi fra

quelle di cui andrebbe tenuto conto, sempre ai sensi dell'invocato

disposto statutario, in sede d'intesa. Nel caso in esame, la Provincia

lamenta che l'art. 78 è stato offeso per effetto della puntuale

previsione della spesa, che figura nell'art. 16 della legge n. 194. La

questione non è dedotta, come esigerebbe la norma di raffronto, con

riguardo alla determinazione della quota annuale e complessiva del

tributo. Basta questo per ritenere che, nei termini in cui è proposta,

essa non ha fondamento.

2.3 - Oggetto d'impugnazione è anche il secondo comma dell'art. 16

della legge n. 194/84, così testualmente concepito: "Le Regioni a

Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono

con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente,

sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va

sentito il CIPAA". Le somme sono ancora quelle destinate a finanziare

gli interventi previsti nella citata legge n. 984/77. Di questa legge

la sentenza n. 340 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, per la parte in cui la disciplina in essa prevista

concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di

Trento e Bolzano. La Corte ha in quella decisione ritenuto che i

dettagliati precetti della legge da ultimo richiamata concretassero un

illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento,

comprimendo senza altri titoli giustificativi la sfera garantita alle

ricorrenti nel settore dell'agricoltura. Le Province di Trento e

Bolzano deducono che dal medesimo vizio è affetta la disposizione ora

all'esame della Corte. La censura va però disattesa. Ammesso pure

che, riguardo all'impiego delle somme assegnate a Regioni e Province

autonome, sia stato configurato un vero e proprio indirizzo e

coordinamento statale, non si tratta certo di alcuna capillare e

penetrante interferenza nell'ambito della Provincia, né di una

disciplina comunque incompatibile, alla stregua della sentenza n.

340/83, con il rispetto dello Statuto speciale. Nel presente caso le

ricorrenti, possono, infatti, utilizzare secondo indirizzi e piani

propri le somme erogate dallo Stato. È solo previsto che, prima di

adottare i provvedimenti di loro competenza, esse sentano il CIPAA

(cfr. artt. 2 e 3 legge n. 984/77); ma a quest'organo spetta, in ordine

al piano agricolo dell'ente autonomo, di esprimere, in sostanza,

null'altro che un parere, obbligatorio ma non vincolante, che si

presume acquisito come favorevole se le "eventuali osservazioni"

formulate "non siano comunicate" (alla Provincia o Regione interessata)

"entro venti giorni dalla richiesta". In conclusione, l'autonomia

programmatoria e di spesa della Provincia è fatta salva.

2.4 - Va infine esaminata la questione che ha per oggetto il

secondo comma dell'art. 19 della legge, emanato in sostituzione

dell'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Quest'ultima legge è

volta ad attuare direttive del Consiglio della Comunità Europea (cfr.

art. 2); il testo originario dell'art. 5, ivi contenuto, recitava: "Gli

stanziamenti ripartiti fra le Regioni ed attribuiti alle medesime in

conformità degli articoli precedenti" - (cfr. soprattutto art. 4 della

stessa legge n. 153) - "devono figurare nei bilanci regionali in

appositi capitoli delle entrate e delle spese con destinazione

vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi". La disposizione

impugnata nel giudizio attuale prevede che le Regioni, nonché le

Province di Trento e Bolzano, possano "apportare, all'occorrenza,

variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito

delle finalità indicate dalla (stessa) legge". Il vincolo posto

all'impiego dei fondi è contestato dalle due Province sull'assunto

che, anche in base al testo ora vigente, ne risulti un'illegittima

limitazione della sfera di attribuzioni loro spettante, nel programmare

gli interventi ed utilizzare le proprie risorse, in materia di

agricoltura. Soccorrerebbe in tal senso il disposto dell'art. 21 della

legge 19 maggio 1976, n. 335 ("Principi fondamentali e norme di

coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni"),

secondo cui "tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato

alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a

specifiche destinazioni". Il principio così formulato vale, si deduce,

a maggior ragione nei confronti delle ricorrenti, le quali godono,

anche sul versante della spesa, di autonomia differenziata.

La difesa del Presidente del Consiglio eccepisce che la questione

è inammissibile, prima ancora che infondata, in quanto, rispetto al

regime previgente, quello attualmente censurato amplia le possibilità

di scelta delle Regioni e delle Province autonome. L'eccezione di

inammissibilità non può essere accolta. A tacer d'altro,

l'impugnativa in esame è proposta proprio per contestare radicalmente

il potere dello Stato di fissare la destinazione di somme, che si

assume vadano attribuite alla Provincia senza alcun vincolo, comunque

configurato. Passando al merito, tuttavia, la Corte ritiene di non

dover condividere la tesi avanzata nel ricorso. Ci troviamo di fronte

a spese, che lo Stato ha stanziato nel perseguire finalità da cui la

Provincia non può, per parte sua, discostarsi. La legge statale è

stata, infatti, emanata in adempimento di direttive della CEE; il

vincolo gravante sull'utilizzazione del fondo può, allora, ben operare

nelle materie riservate alla competenza, anche primaria, delle

ricorrenti, perché scaturisce necessariamente dalle esigenze connesse

con l'osservanza dell'art. 11 Cost.. Del resto, la norma impugnata ha

modificato la soluzione in precedenza adottata appunto per abilitare

Regioni e Province a variare le singole destinazioni di spesa, fermo

restando il solo ed inevitabile onere di non deflettere dalle finalità

che l'intera legge n. 153 del 1975 si prefigge, in attuazione delle

direttive comunitarie.

3. - Le questioni promosse con i ricorsi delle Regioni

Emilia-Romagna e Lombardia investono altre norme della legge n. 194/84:

gli artt. 3, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo,

quarto e quinto comma, 13 e 17. È prospettata la violazione degli

artt. 117, 118, 119 Cost. nonché, come sarà meglio spiegato, di una

serie di articoli del d.P.R. n. 616/77, che starebbero a base delle

competenze regionali. Il contenuto delle norme impugnate è vario e le

relative censure vanno esaminate distintamente.

3.1 - Occorre subito avvertire che talune delle questioni sono

inammissibili. Questo, in primo luogo, è il caso dell'impugnativa che

grava sull'art. 5 della legge. Tale disposizione autorizza una nuova

spesa di lire 275.000.000.000 "per le finalità di cui all'art. 1 della

legge n. 403/77", la quale faceva confluire le risorse nel fondo per i

finanziamenti dei programmi regionali di sviluppo senza vincolo rigido

di destinazione, demandando la ripartizione delle stesse al CIPE. La

normativa censurata in questa sede vulnererebbe l'autonomia

programmatoria e di spesa della Regione, segnando il passaggio da un

finanziamento generale ed inquadrato nel sistema della programmazione

ad un intervento rigidamente settoriale e governato dalla sola

amministrazione centrale. Ora, il problema posto alla Corte tocca

semplicemente le modalità di previsione della spesa e la distribuzione

delle somme stanziate. Non è dedotto in controversia - mentre avrebbe

dovuto esserlo, perché il merito della questione fosse dischiuso al

sindacato di questo Collegio - se ricada nella sfera non delle

attribuzioni statali, ma di quelle regionali, il perseguire le

finalità sottostanti alla spesa, a proposito delle quali la

disposizione censurata richiama la legge n. 403 del 1977.

3.2 - Inammissibile, come eccepisce l'Avvocatura, è altresì la

questione concernente le disposizioni dell'art. 17, in cui si

contemplano tre distinti stanziamenti di spesa: al primo comma,

un'indennità ai produttori, i quali si impegnano ad abbandonare la

produzione lattiera, (cfr. art. 4, primo comma, lett. a) del

Regolamento CEE n. 857/84 e successive modificazioni); al secondo

comma, un premio alla nascita dei vitelli (cfr. art. 4 del Regolamento

CEE n. 464/75 e successive modificazioni); al terzo comma, aiuti al

magazzinaggio privato di vini da tavola e di mosti di uve (cfr. artt. 7

e 8 del Regolamento CEE n. 337/79). Tali disposizioni sarebbero

illegittime, affermano le stesse ricorrenti, solo in quanto

implicassero l'adozione, da parte dello Stato, di misure o scelte, che

in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie competono alle

Regioni (cfr. l'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977). Ora,

con il testo normativo in esame sono soltanto stanziate le spese

occorrenti al pagamento delle indennità e dei premi, ovvero alla

corresponsione degli aiuti dovuti ai sensi della normativa comunitaria:

ma tale previsione non forma oggetto di censura; nulla è disposto

circa i procedimenti e le competenze che vengono in rilievo

nell'erogazione delle provvidenze contemplate. Da ciò discende

l'inammissibilità della questione.

3.3 - Le rimanenti censure vanno esaminate nel merito. Quella che

riguarda l'art. 3, primo e secondo comma, della legge è in sostanza

così prospettata: la norma impugnata autorizza la spesa di un

miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero

dell'Agricoltura e Foreste per l'anno 1984, destinata all'attuazione di

un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore

bieticolo-saccarifero. Il programma, sul quale vanno sentite le

Regioni, deve essere conforme agli obiettivi indicati dal piano

agricolo nazionale, qual è previsto nella legge n. 984 del 1977. Il

motivo di ricorso è duplice: per un verso, il programma al quale si

riferisce il finanziamento esulerebbe dalle competenze riservate allo

Stato a norma dell'art. 71, lett. a), del d.P.R. n. 616/77, le quali,

si deduce, concernono l'informazione e la ricerca connesse con la

programmazione nazionale, laddove questo nesso difetterebbe nella

specie; per altro verso, la divulgazione, che figura fra gli scopi del

finanziamento, ricadrebbe nella sfera di attribuzioni della Regione in

base al secondo comma, lett. a), dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/77. La

questione non merita accoglimento. La previsione del programma in

parola è coperta dall'art. 71 del d.P.R. n. 616. Questa disposizione

riserva allo Stato le attività di ricerca ed informazione connesse

alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale

(lett. a) e la ricerca e sperimentazione scientifica di interesse

nazionale, sempre in materia di produzione agricola e forestale (lett.

c). Il legislatore non ha, d'altronde, mancato di disporre che il

programma anzidetto si conformi al piano agricolo nazionale adottato ai

sensi della legge n. 984/77, nonché al piano bieticolo e saccarifero.

Diversamente da come si assume nel ricorso, il finanziamento disposto

dalla legge censurata si inserisce nel quadro della programmazione ed

abbraccia materie di interesse nazionale nel settore produttivo qui

considerato. La divulgazione del programma rimane, poi, entro l'ambito

riservato allo Stato; essa ha chiaro carattere strumentale rispetto

alla ricerca e alla sperimentazione affidata alla cura degli organi

centrali, dal momento che serve alla conoscenza ed illustrazione del

programma finanziato e dei relativi risultati.

3.4 - L'art. 6 della legge è impugnato perché gli interventi ivi

previsti si riferirebbero a materie "interamente ricomprese" nella

competenza delle Regioni. Le disposizioni in esame prevedono la

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi, a favore dei

"consorzi nazionali di cooperative agricole" e delle "cooperative

agricole di rilevanza nazionale", sui mutui contratti "per il

coordinamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime".

I mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di

miglioramento. La difesa delle ricorrenti oppone che il d.P.R. n.

616/77 ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti il

miglioramento fondiario (art. 66, secondo comma, lett. b),

l'incentivazione ed il sostegno della cooperazione e delle strutture

associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei

prodotti agricoli (art. 66, secondo comma, lett. c), gli interventi di

agevolazione dell'accesso al credito (art. 109 d.P.R. n. 616) oltre

che, più in generale, le funzioni riguardanti "i soggetti singoli ed

associati" che operano in agricoltura, e gli interventi a favore

dell'impresa e della proprietà agraria singola ed associata (art. 66,

primo comma, d.P.R. n. 616). In particolare, il ricorso investe la

disposizione secondo cui il concorso nel pagamento degli interessi sui

mutui previsti nell'art. 6 può essere concesso anche a favore di una

categoria di cooperative agricole, quelle di rilevanza nazionale, che

sarebbe priva di fondamento nella (precedente) legislazione e

artificiosamente introdotta per attrarre nella sfera statale funzioni

invece assegnate alle Regioni, sotto il capo VIII del d.P.R. n. 616,

grazie soprattutto alla specifica previsione dell'art. 66, secondo

comma, lett. c). Va d'altra parte osservato che l'art. 71 del d.P.R. n.

616 annovera alla lett. h), fra le materie spettanti allo Stato, "le

associazioni ed unioni nazionali di produttori" nel settore agricolo.

Questa, per vero, è un'ampia formula di attribuzione, e secondo la

difesa del Presidente del Consiglio vale da sola a giustificare la

norma impugnata.

Ma è da precisare che la "rilevanza" delle cooperative agricole, a

favore delle quali è previsto il concorso nel pagamento degli

interessi, deve essere intesa nel senso di "dimensione" nazionale. Una

volta che la categoria dei beneficiari è così configurata, la sua

definizione esce indenne dai rilievi delle ricorrenti e risulta

coerente con gli orientamenti seguiti dal legislatore nel disegnare,

sotto il profilo che interessa ai fini della presente indagine, il

campo delle funzioni statali. Depongono in questo senso i dati del

sistema normativo, con cui le disposizioni invocate in giudizio vanno

coordinate dall'interprete. Risalendo alla normativa coeva al d.P.R. n.

616, s'incontra - va precisato - la legge 1 luglio del 1977, n. 403

("Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle

Regioni"), nella quale è previsto uno stanziamento per i contributi a

sostegno di talune iniziative delle cooperative e dei relativi consorzi

(cfr. art. 5, primo comma, lett. b), aventi, le une e gli altri,

"dimensione nazionale o interregionale". La rilevanza che si annette

alla cooperazione è sempre qualificata dalla dimensione nazionale, o

comunque ultraregionale, del fenomeno: l'intervento statale non si

estende ad interessi localizzati nel solo ambito dell'ente autonomo. Il

che risulta confermato anche dall'art. 7 della stessa legge n. 194.

Quest'ultima norma autorizza una spesa di 50 miliardi (da iscrivere

nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste) per

gli interventi a sostegno della cooperazione agricola, anche qui, di

rilevanza nazionale; essa chiarisce però, che gli interventi da

attuare sono quelli previsti dall'art. 5 lett. a), c) e d) della citata

legge n. 403 del 1977. Risulta così che le attività agevolate, in

relazione alle cooperative, ai loro consorzi e agli organismi

associativi costituiti fra produttori agricoli, sono quelle dirette a

costituire, sviluppare e gestire impianti di raccolta, lavorazione,

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i quali

debbono, ancora una volta, rivestire "dimensione" nazionale od

interregionale. Vero è che l'impugnativa coinvolge la norma di

richiamo testé accennata, anzitutto il disposto dell'art. 7, in buona

sostanza per gli stessi motivi che le ricorrenti fan valere a proposito

dell'art. 6. Ma le considerazioni di seguito esposte dimostrano che

anche la censura dell'art. 7 non è fondata.

3.5 - La spesa autorizzata nell'art. 7 si riferisce, come or ora si

osservava, agli interventi statali già previsti dalla legge n. 403/77,

i quali vengono, dunque rifinanziati. A parte ciò, non è corretto

l'assunto delle ricorrenti, secondo cui la materia è loro "interamente

" rimessa. Le contestate destinazioni di spesa incidono su settori che,

alla stregua dello stesso d.P.R. n. 616, risultano sotto taluni aspetti

attribuiti allo Stato, sotto altri alla Regione (cfr., oltre l'art. 71

lett. h), l'art. 67, primo e terzo comma, che concernono gli impianti

in materia di prodotti agricoli). Ricorrendo gli estremi testé

descritti, va fatta qualche precisazione di ordine generale. La legge

statale non è lesiva delle attribuzioni trasferite alle Regioni,

quando contempla finalità acquisite alla competenza degli organi

centrali in base alla pregressa normativa e le persegue razionalmente

dal canto suo. Così accade nella specie: le forme di cooperazione

agricola agevolate, prima con la legge n. 403/77 e poi con quella che

contiene la norma in esame, travalicano, per via della loro dimensione,

il livello della singola Regione e ricadono oggettivamente - quanto al

vincolo posto all'utilizzazione delle somme erogate - nella sfera degli

apprezzamenti riservati agli organi centrali. Altro titolo

giustificativo dell'intervento statale, ad avviso della Corte, risiede

in ciò: deve essere previsto il riparto delle somme erogate tra le

Regioni, con il risultato che ciascuna di esse ne concreta l'impiego

nel proprio ambito, sempre, beninteso, secondo la destinazione fissata

con la previsione dello stanziamento. Questo criterio va enunciato a

salvaguardia del decentramento nel regime della spesa. Resta da

appurare se esso è soddisfatto ai fini del giudizio attuale. Ora, il

secondo comma dell'art. 7, rinvia, per quanto riguarda l'attuazione

degli interventi finanziati in base al primo comma, alle procedure e

modalità stabilite al secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n.

403/77. Le norme richiamate dispongono, a loro volta, che al riparto

delle somme stanziate provvede il Ministro per l'agricoltura e Foreste,

sentite la Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge

16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano regionale. Dal sistema della legge n. 403 si

ricava che i fondi stanziati sono ripartiti fra Regioni e Province

autonome, anche se ciò non è esplicitamente detto nelle disposizioni,

cui la norma censurata fa puntuale rinvio. Ecco un'altra e decisiva

ragione per escludere la fondatezza della questione.

3.6 - I rilievi testé svolti giovano all'esame delle residue

questioni. Le censure ancora da considerare cadono sugli artt. 9, 11,

primo, secondo, quarto e quinto comma, 13, primo comma, della legge n.

194, i quali prevedono stanziamenti di vario importo e ne stabiliscono

la destinazione. Occorre ritenere eccezion fatta per le previsioni del

quarto e quinto comma dell'art. 11 - che anche queste norme

prescrivano, sebbene non lo abbiano espressamente previsto, il riparto

delle somme stanziate tra le Regioni (e le Province autonome).

L'interpretazione va accolta per adeguare la normativa denunziata alle

esigenze del decentramento in tema di spesa, secondo il criterio che la

Corte ha sopra formulato. Detto ciò, resta assorbita la questione di

legittimità del primo e secondo comma dell'art. 11, proposta solo per

il motivo che si considera con questo punto della decisione: e cioè,

per il fatto che né l'una né l'altra delle denunziate disposizioni

stabiliscono se il contributo previsto (per la tenuta dei libri

genealogici, i controlli funzionali del bestiame e l'acquisto di

attrezzature), vada erogato, in conformità della procedura prevista

dal secondo comma, alle associazioni provinciali degli allevatori

direttamente, ovvero - come si chiede nel ricorso - per il tramite

delle Regioni (e delle Province autonome). Tolto il comune profilo

della mancata previsione del riparto del fondo fra le Regioni, alla

quale rimedia la soluzione interpretativa dianzi accolta, le altre

questioni all'esame della Corte non meritano accoglimento. Sovvengono

in proposito le osservazioni seguenti.

3.7 - L'art. 9 autorizza la spesa di 35 miliardi, da iscriversi

nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. La

somma è destinata alla lotta contro gli incendi boschivi e

all'attuazione di un programma di forestazione produttiva di rilevanza

nazionale, su suoli demaniali e secondo le linee e gli obiettivi

indicati dal piano agricolo ai sensi della legge n. 984/77. Queste

previsioni confliggerebbero con l'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n.

616, che trasferisce alle Regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo

1975, n. 47 ("Norme integrative per la difesa dei boschi dagli

incendi") e demanda ad esse la costituzione di servizi antincendi

boschivi. Il fatto è, tuttavia, che lo stesso terzo comma dell'art. 69

lascia ferme le competenze dello Stato in ordine all'organizzazione e

gestione, d'intesa con le Regioni, di taluni servizi e modalità

nell'estinzione degli incendi, mentre in via generale è riservata allo

Stato la determinazione delle spese e dei mezzi di protezione ed i

servizi antincendi: sotto questo profilo, la contestata destinazione

della spesa è allora coperta dalle attribuzioni statali. Altrettanto

deve dirsi con riguardo al programma di forestazione. Le ricorrenti

denunziano qui il "palese" intento del legislatore di riprodurre le

disposizioni di altra legge (art. 20, terzo comma, n. 130/83) già

dichiarate illegittime (con la sentenza n. 307/83) per aver stanziato

spese dirette alla realizzazione di progetti di forestazione

industriale produttiva, che la Corte ha ritenuto competere alle Regioni

e non al Ministero dell'Agricoltura. L'asserita inosservanza della

pronunzia sopra richiamata implicherebbe che la norma impugnata vulnera

altresì il precetto dell'art. 136 Cost..

Ora, la sentenza n. 307/83 ha dichiarato l'illegittimità del

disposto della legge n. 130/83, in relazione ad un caso di specie, in

cui - com'è detto al n. 21 della parte motiva, in quella stessa

pronunzia - la norma oggetto del sindacato non prevedeva alcun

collegamento programmatico ed operativo a livello nazionale, che

potesse giustificare l'intervento dello Stato in base al perseguimento

di finalità ed interessi trascendenti la sfera della singola Regione.

Come deduce l'Avvocatura, la norma che si impugna in questa sede non è

inficiata da tale vizio. Essa dispone che il programma di forestazione

deve conformarsi al piano agricolo contemplato dalla legge n. 984/77

per coordinare i piani regionali del settore; e con ciò, precisamente,

il legislatore ha adempiuto al requisito, non soddisfatto dalla

disposizione annullata con la sentenza n. 307/83, del collegamento

programmatico ed operativo a livello nazionale, che deve presiedere

all'utilizzazione del fondo istituito.

3.8 - Il quarto e il quinto comma dell'art. 11 prevedono la

concessione di un contributo straordinario, nella misura massima di

lire due miliardi, a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di

difesa, per la realizzazione di un progetto di automazione del

trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamità

naturali e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10

della legge 15 ottobre 1981, n. 590. La materia sulla quale verte la

destinazione di spesa sarebbe trasferita alle Regioni in forza

dell'art. 70 del d.P.R. n. 616/77. Così non è, tuttavia. Se si

guarda, nel sistema del d.P.R. n. 616, sia alla disciplina

appositamente dettata nell'art. 70 sotto la rubrica "calamità

naturali", sia alla lett. e) dell'art. 71, lo Stato mantiene

competenze, rispetto alle quali l'automazione dei dati statistici e

contabili sorretta dal finanziamento è strumentalmente collegata. A

ciò si aggiunge che le disposizioni introdotte nella legge 15 ottobre

1981, n. 590 ("Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale")

configurano un organismo di rappresentanza dei consorzi per la difesa

attiva e passivo delle produzioni agricole, che opera esclusivamente a

livello nazionale. Questo è un ulteriore ed idoneo punto di appoggio

del controverso intervento statale.

3.9 - L'art. 13 è impugnato per aver autorizzato la spesa di 10

miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero

dell'Agricoltura e delle foreste, al fine di provvedere, anche in

relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al

completamento degli impianti di particolare interesse pubblico per la

raccolta ed altre attività od operazioni concernenti i prodotti

agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 910/66. Le

ricorrenti deducono che la materia degli impianti è stata trasferita

alle Regioni, anche con riguardo agli affari pendenti, in forza

dell'art. 67 del d.P.R. n. 616, eccezion fatta per i soli impianti di

interesse nazionale. Il completamento degli impianti, per il quale la

spesa è disposta, sarebbe stato illegittimamente previsto per

ripristinare le competenze dello Stato ed estenderle, addirittura,

oltre i limiti a suo tempo consentiti dalla legge n. 910/66, che la

disposizione impugnata richiama. L'art. 10 della legge n. 910, si

soggiunge, trattava come distinte categorie gli impianti di interesse

nazionale e quelli di particolare interesse pubblico: mentre lo

stanziamento dedotto in questione si riferisce indifferentemente a

qualsiasi impianto, purché di particolare interesse pubblico.

L'Avvocatura osserva, dal canto suo, che la disposizione impugnata ha

natura di norma transitoria ed integra la precedente previsione di

legge, con la quale, nel 1966, il Ministro dell'Agricoltura e Foreste

era stato autorizzato a realizzare gli impianti, di cui è ora

finanziato il completamento. Del resto, la norma in questione è

ricondotta dalla difesa del Presidente del Consiglio sotto l'ipotesi

del terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 616. Ivi è infatti previsto

che gli impianti di interesse nazionale competono allo Stato. Lo

stesso, ritiene l'Avvocatura, deve dirsi per gli impianti di

particolare interesse pubblico assistiti dal finanziamento: e questo

perché l'art. 10 della legge n. 910/66, richiamato nell'autorizzazione

di spesa, lungi dal distinguere le due categorie di impianti, come

afferma la Regione, le ha, invece, espressamente assoggettate allo

stesso regime.

Ad avviso di questo Collegio, l'intervento dello Stato si

giustifica in quanto il particolare interesse pubblico preso in

considerazione dalla legge di spesa, se non coincide senza residui,

certo viene qui, per il suo rilievo, a connettersi strettamente con

l'interesse nazionale alla realizazzione degli impianti, che servono

alla raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti

agricoli e zootecnici. Il richiamo della disciplina dettata nella legge

del 1966 è fatto nell'implicito ma chiaro presupposto che l'attività

finanziata eccede l'ambito delle scelte istituzionalmente rimesse alla

Regione. Così atteggiandosi la specie, la destinazione della spesa

resiste alle censure in esame; essa trova il supporto delle anteriori

disposizioni di legge, richiamate dal legislatore nel configurarla e

non offende d'altra parte i criteri enunciati, con la presente

decisione (v. sopra n. 3.5), in punto di razionalità e conformità

dello stanziamento statale alle esigenze costituzionali del

decentramento, imponendosi ancora una volta il riparto fra le Regioni

delle somme in questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge

4 giugno 1984, n. 194 ("Interventi a sostegno dell'agricoltura"),

sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Province autonome di Trento e

di Bolzano in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 7, 8, 15, 16

e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194

("Interventi a sostegno dell'agricoltura"), sollevate con i ricorsi in

epigrafe dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli

artt. 117, 118 e 119 Cost.;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 11, quarto e quinto comma,

della legge 4 giugno 1984, n. 194, sollevate con i ricorsi in epigrafe

dalle Regioni Emilia- Romagna e Lombardia in riferimento agli artt.

117, 118 e 119 Cost.;

d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 9, 11, primo e

secondo comma, e 13, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194,

sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia-Romagna e

Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost..

Così deciso in Roma,, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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