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Il ritardo, la incompletezza o la erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1991 al 19 maggio 1995. 96 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Il ritardo tolto: o la incompletezzaaggiunto: , la incompletezza o la erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9aggiunto: , 10 e 15, comma 1tolto: , comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. L'omissione aggiunto: o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui tolto: agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, e' punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda aggiunto: al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire tolto: cinquanta milioni. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato piu' grave. aggiunto: quaranta milioni. Qualora la omissione tolto: della comunicazione di cui all'articolo aggiunto: o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1tolto: , riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio tolto: alle aggiunto: delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. tolto: La violazione degli obblighi prescritti dall'articolo 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, e' punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Alla condanna consegue tolto: in ogni caso la pubblicazione della sentenzaaggiunto: , a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economicotolto: , a diffusione nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art16 · fonte del testo

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