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Le imprese o gli enti assicurativi devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllanti e con societa' da questi controllate. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresi' le modalita' delle comunicazioni. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, puo' vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'impresa o all'ente notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati puo' essere reiterata una sola volta. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa o all'ente assicurativo, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 24 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art15 · fonte del testo

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