Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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L'ISVAP puo' convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
