Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

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Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006. 174 parole tolte.

tolto: L'ISVAP puo' richiedere alle imprese e agli enti assicurativi e alle societa' ed enti di qualsiasi natura che partecipano ad essi direttamente o attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonche' di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di imprese o enti assicurativi di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all'articolo 9, le generalita' dei fiducianti. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art13 · fonte del testo

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