Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/2000

Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del

d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), promosso con ordinanza emessa il

31 gennaio 2000 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a

carico di Moffa Emilio ed altri, iscritta al n.385/2000 del registro

ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.28, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale di Milano in composizione monocratica,

con ordinanza del 31 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento

all'art. 111, quarto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio

2000, n. 2, nella parte in cui prevede che la colpevolezza

dell'imputato possa essere provata anche attraverso dichiarazioni

rese da soggetto che, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo

difensore;

che, ad avviso del rimettente, il testo novellato della norma

costituzionale - nell'affermare il principio secondo cui la

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o

del suo difensore - porrebbe un limite tassativo alla acquisibilità

ed utilizzabilità di dichiarazioni rese al pubblico ministero nella

fase delle indagini preliminari da soggetti che, legittimati a farlo,

si sono sottratti in sede dibattimentale all'interrogatorio

dell'imputato o del suo difensore;

che la norma denunziata - ammettendo che, purché sussistenti

ulteriori elementi di prova, la colpevolezza dell'imputato può

essere provata anche sulla base delle dichiarazioni di soggetti poi

volontariamente sottrattisi, in dibattimento, all'interrogatorio

dell'imputato o del suo difensore - si porrebbe in contrasto con la

citata disciplina costituzionale, affermando principio opposto a

quello in essa contemplato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la restituzione degli atti al giudice rimettente,

affinché proceda a nuovo esame della questione in forza di normativa

sopravvenuta.

Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35 (conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, recante

disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo)

ha apportato sensibili innovazioni rispetto all'originario decreto,

al punto che l'intero articolo 1 di quest'ultimo è stato

integralmente sostituito ad opera della legge di conversione;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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