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Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivita' di servizio e la menomazione dell'integrita' psico-fisica o la morte e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermita' e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermita' o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivita' di servizio. Nel verbale e' espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita' secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 28 luglio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/2002

    Questione infondata
    6 marzo 2002

    La prospettata estensione della disciplina sull'assegno di "superinvalidità" previsto per gli invalidi di guerra, in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie potrebbe essere effettuata soltanto dal legislatore, dal momento che i sistemi normativi messi a raffronto sono autonomi ed eterogenei, sicché non è consentito estrapolare singoli elementi dall'uno per trasporli nell'altro; né, sotto diverso profilo, può affermarsi la necessità sul piano costituzionale di un intervento indennitario dello Stato uguale per tutti, prescindente dalla ragione che ha determinato l'esposizione a rischio della salute individuale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. - In tema di indennizzo per danni da vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, v. sentenze n. 27/1998, n. 226/2000, n. 423/2000, n. 307/1990 e n. 118/1996. - Viene ribadita la sollecitazione al legislatore già formulata nella sentenza n. 429 del 2000, affinché si addivenga a una nuova disciplina specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della materia.

    Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 4 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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