Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivita' di servizio e la menomazione dell'integrita' psico-fisica o la morte e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermita' e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermita' o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivita' di servizio. Nel verbale e' espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita' secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1997, n. 238

3

La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le commissioni medico - ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

Testo vigente dal 28 luglio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/2002

    Questione infondata
    6 marzo 2002

    La prospettata estensione della disciplina sull'assegno di "superinvalidità" previsto per gli invalidi di guerra, in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie potrebbe essere effettuata soltanto dal legislatore, dal momento che i sistemi normativi messi a raffronto sono autonomi ed eterogenei, sicché non è consentito estrapolare singoli elementi dall'uno per trasporli nell'altro; né, sotto diverso profilo, può affermarsi la necessità sul piano costituzionale di un intervento indennitario dello Stato uguale per tutti, prescindente dalla ragione che ha determinato l'esposizione a rischio della salute individuale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. - In tema di indennizzo per danni da vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, v. sentenze n. 27/1998, n. 226/2000, n. 423/2000, n. 307/1990 e n. 118/1996. - Viene ribadita la sollecitazione al legislatore già formulata nella sentenza n. 429 del 2000, affinché si addivenga a una nuova disciplina specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della materia.

    Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 4 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1992 al 28 luglio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1997, n. 238

    La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le commissioni medico - ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-25;210~art4 · fonte del testo

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