Art. 42 — Insediamento delle commissioni tributarie

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Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 ottobre 1993 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. 4 5 Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

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Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' differita al 1 ottobre 1994.

D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413

5

Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, ha disposto (con l'art. 15, comma 1-bis) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.

Testo in vigore dal 30 giugno 1994 al 28 settembre 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del…

    Art. 1 Giurisdizione tributaria · Art. 42 Giurisdizione tributaria · Art. 72 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1993 al 30 giugno 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413

    Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, ha disposto (con l'art. 15, comma 1-bis) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art42 · fonte del testo

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