Art. 42 — Insediamento delle commissioni tributarie

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Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 ottobre 1993 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del…

    Art. 1 Giurisdizione tributaria · Art. 42 Giurisdizione tributaria · Art. 72 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art42 · fonte del testo

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