Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2024

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Venezia, prima sez., in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano il procedimento disciplinare per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.

    Art. 24 Giurisdizione tributaria · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali:

tolto: a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

tolto: b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8;

tolto: c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

tolto: d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

tolto: e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art12 · fonte del testo

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