Art. 1 — Le commissioni tributarie

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Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. ((Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni)). In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 9 marzo 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, dell'art. 72 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 69 della l. 20 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del d. lgs. n. 545 del 1992, dell'art. 1, del d.l. 15 marzo 1996, n. 123, in quanto le disposizioni impugnate, attributive della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie alle neo-istituite Commissioni provinciali, rappresentano una delle possibili soluzioni che il legislatore: libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorità rientranti nella sua discrezionalità politica, per assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, non configurando lesione del diritto di difesa l'opzione legislativa di mantenere in vita, una parte ovvero la totalità, delle norme abrogate, ne' determinando la violazione dell'art. 25 della Costituzione, la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati 'ex legè, risultando, infine, inconferente, l'evocazione degli artt. 97 e 101 come parametri costituzionali. - Sent. n. 400 del 1996. red.: F. Mangano

    Art. 1 Giurisdizione tributaria · Art. 42 Giurisdizione tributaria · Art. 72 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1993 al 30 ottobre 1993. 72 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. tolto: Entro il 30 giugno aggiunto: Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro tolto: della aggiunto: delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, tolto: possono essere istituite citta' che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono gia' sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate aggiunto: in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie tolto: regionali in citta' che, pur non essendo capoluogo di regione, sono gia' sedi di corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale aggiunto: non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art1 · fonte del testo

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