1. L'accantonamento di cui alla tabella A, voce Ministero della sanita', della legge 23 dicembre 1996, n. 663, e' destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. ((Le diponibilita' derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilita' sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.))
Testo vigente dal 29 dicembre 1998
