Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonche' per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.
Testo vigente dal 16 dicembre 1996
