Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalita' indicate nel presente articolo. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo. Alle regioni che, alla stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione e tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:

  • a)l'ammontare delle disponibilita' liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994;
  • b)l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione;
  • c)l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data della ricognizione;
  • d)l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, gia autorizzati e non ancora contratti;
  • e)l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della regione;
  • f)che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio finanziario 1995 e successivi;
  • g)la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese sanitaria posta a loro carico. Nelle more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Le somme rivenenti dai mutui di cui al presente, articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1997, N. 21)). ((10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita')) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 febbraio 1997

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1996 al 15 febbraio 1997. 62 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro tolto: e' aggiunto: e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a … cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnatetolto: , con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione … cento. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione tolto: e' aggiunto: e tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:

d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, tolto: gia' aggiunto: gia autorizzati e non ancora contratti;

… delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Le somme tolto: rivenienti aggiunto: rivenenti dai mutui di cui al presenteaggiunto: , articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro. tolto: Gli eventuali avanzi di gestione registrati a partire dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, verificatisi negli anni precedenti aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1997, N. 21. 10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997 tolto: e 1998aggiunto: , 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale tolto: 1996-1998 aggiunto: 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno tolto: 1996, all'uopo parzialmente aggiunto: 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero tolto: del tesoro. aggiunto: della sanita' Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-13;630~art1 · fonte del testo

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