[1]La domanda di estradizione dovra' farsi sempre per via diplomatica.

[2]L'estradizione sara' concessa in base ad una sentenza di condanna anche in contumacia o a un decreto e mandato di cattura o documento equivalente emanati dal giudice competente che dovranno contenere indicazione circostanziata del fatto imputato e delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono.

[3]I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica debitamente legalizzata e rilasciata nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia egualmente legalizzata delle leggi applicabili ed applicate e, possibilmente, con i contrassegni personali, la fotografia della persona reclamata e qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.

[4]La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art8 · fonte del testo

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