[1]Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro, sara' concesso su domanda presentata a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

[2]Il permesso sara' dato con provvedimento dell'Autorita' competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di reato per il quale e' vietata l'estradizione a termini dell'art. 4 o non vi si oppongano particolari circostanze.

[3]Il transito del detenuto si effettuera' sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto, i quali, cosi' come le Autorita' del medesimo, presteranno a quelli dello Stato richiedente l'aiuto che loro occorresse.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art13 · fonte del testo

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