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Miscellanea
Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928
Legge 20 marzo 1930, n. 521
- Aggiornato al
- 14 maggio 1930
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Convenzione di estradizione fra l'Italia e Cuba. Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua…
- Art. 2L'estradizione sara' concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti…
- Art. 3Non e' ammessa l'estradizione del proprio cittadino.
- Art. 4L'estradizione non sara' concessa: 1° pei delitti commessi nel territorio dello Stato…
- Art. 5L'estradizione non sara' concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte…
- Art. 6Se contro la persona di cui si chiede l'estradizione fosse in corso un procedimento…
- Art. 7Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti e' reclamata da altri Stati…
- Art. 8La domanda di estradizione dovra' farsi sempre per via diplomatica. L'estradizione sara'…
- Art. 9Nei casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio sempreche' gli agenti…
- Art. 10La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potra' essere giudicata in…
- Art. 11La persona concessa in estradizione non potra', per reati commessi prima della sua…
- Art. 12Il denaro, come anche gli oggetti e documenti che si trovassero in possesso…
- Art. 13Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non…
- Art. 14Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto…
- Art. 15Nella materia penale l'Autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra'…
- Art. 16La trasmissione delle rogatorie si fara' per via diplomatica. Esse saranno redatte nella…
- Art. 17Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimonio o di…
- Art. 18Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformita' delle leggi del Paese…
- Art. 19La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al…
