[1]L'estradizione sara' accordata in base ad una sentenza di condanna o ad un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovra' indicare la natura e la gravita' del fatto, e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

[2]I documenti predetti saranno rimessi in originale, o in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili, e, possibilmente, con i contrassegni fisionomici del soggetto reclamato, e con qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.

[3]La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente.

[4]L'estradizione si effettuera' secondo le leggi dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari