• 1)Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica.
  • 2)La domanda di estradizione deve essere accompagnata da:
  • a)una descrizione quanto piu' precisa possibile della persona richiesta e da ogni altra informazione utile a stabilirne l'identita' e la nazionalita';
  • b)una descrizione particolareggiata del reato per cui l'estradizione e richiesta;
  • c)il testo delle disposizioni di legge, quando esistano, che prevedono tale reato, nonche' la menzione della pena che puo' essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali puo' essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena;
  • d)una dichiarazione che attesti che, nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente, il reato rientri tra quelli per i quali l'estradizione puo' essere concessa.
  • 3)Se la domanda riguarda un imputato, essa sara' anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura spiccato da un magistrato o altra autorita' competente nel territorio della Parte richiedente e da documenti dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della parte richiesta, giustificherebbero il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.
  • 4)Se la domanda si riferisce ad una persona gia' condannata, essa sara' anche accompagnata:
  • a)da estratto autentico della sentenza di condanna;
  • b)dall'attestazione della irrevocabilita' della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la durata del pena ancora da espiare.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art8 · fonte del testo

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