[1]Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un interprete, la trasmissione dell'atto di citazione dell'Autorita' giudiziaria sara' fatta per via diplomatica.

[2]Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente, il quale indichera' approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei suoi agenti diplomatici e consolari, intenda fare al testimonio od al perito sulla somma complessiva.

[3]Il testimonio o il perito, di qualsiasi nazionalita', che in forza di questo articolo debba comparire innanzi l'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti che motivarono il procedimento nel quale e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine e a tornare nel territorio dello Stato richiesto. In ogni caso la sua comparizione innanzi la detta Autorita' dovra' essere volontaria.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art17 · fonte del testo

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