[1]La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potra' essere giudicata in contradittorio o sottoposta alla espiazione della pena per altri delitti o contravvenzioni commessi prima della consegna, salvo nei casi seguenti:

[2]1° se lo Stato che ha concessa l'estradizione presti, su domanda, il suo consenso;

[3]2° se l'estradato chiede di essere giudicato o di essere ammesso a scontare la pena, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha consegnato;

[4]3° se l'estradato, espiata la pena, oppure assolto per il reato che motivo' la sua estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art10 · fonte del testo

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