[1]Convenzione di estradizione fra l'Italia e Cuba.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando di concludere di comune accordo una convenzione per regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia il Nobile Guglielmo Vivaldi, commendatore degli Ordini della Corona d'Italia e della Stella d'Italia, cavaliere ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc. ecc., suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica di Cuba.

[4]Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba

[5]S. E. Francesco Maria Fernandez, Segretario di sanita' e beneficenza e Segretario di Stato ad interim della Repubblica di Cuba.

[6]I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[7]Art. 1.

[8]Le Alte Parti contraenti si impegnano ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che sottoposte a processo o condannate dalla Autorita' giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art1 · fonte del testo

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