[1]Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro Stato, sara' concessa su semplice domanda presentata a norma della presente convenzione dall'autorita' del Paese che ha chiesto la estradizione. Il permesso di transito sara' dato con provvedimento del Ministero competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di uno dei delitti pei quali dalla presente convenzione non e' ammessa l'estradizione o non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

[2]Il trasporto dell'estradato detenuto si effettuera' con i mezzi piu' rapidi, sotto la sorveglianza di agenti dello Stato richiesto del transito.

[3]Le spese del transito sono a carico dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari