La domanda di estradizione sara' inviata per via diplomatica. Essa sara' accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza e sia emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta, il tempo e il luogo dove questi sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il piu' esattamente possibile. Vi sara' inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche', nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identita'. Quando si tratti di imputato vi sara' inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tal caso l'estradizione avra' luogo solamente se, secondo le autorita' dello Stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dell'individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art21 · fonte del testo

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