di estradizione 1. La richiesta di estradizione al fine di un procedimento penale deve essere accompagnata:

  • a)da un mandato di cattura o da altro atto avente lo stesso valore;
  • b)da una relazione contenente la descrizione dei fatti, la definizione del reato commesso, l'indicazione dei mezzi di prova esistenti;
  • c)dai testi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato commesso dalla persona richiesta. 2. La richiesta di estradizione per l'esecuzione di una condanna deve essere corredata:
  • a)dall'invio della sentenza passata in giudicato;
  • b)dal testo delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato in questione;
  • c)dall'indicazione della parte di pena eventualmente scontata dal condannato. 3. La richiesta di estradizione sara' accompagnata, se possibile, dalla indicazione dei connotati della persona richiesta, dalla sua fotografia, dalle sue impronte digitali e dalle informazioni concernenti la sua nazionalita', la sua situazione personale, familiare e patrimoniale e il luogo di dimora, a meno che queste informazioni non siano gia' menzionate nella sentenza o nel mandato di cattura. 4. Gli atti menzionati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono essere muniti del timbro o sigillo ufficiale delle autorita' competenti a rilasciarli. 5. La richiesta di estradizione ed i documenti allegati saranno trasmessi per via diplomatica e dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta e in lingua francese. 6. La Parte richiedente non e' tenuta ad unire alla richiesta di estradizione le prove sulla colpevolezza della persona la cui estradizione e' richiesta.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari