Art. 40 — Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte di sua competenza, con il Ministro per la pubblica istruzione, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari, e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
  • 2)ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.
  • 3)stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo quanto stabilito nel comma seguente. Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli istituti normativi di carattere economico, e' stabilito, previ accordi nazionali tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dai singoli enti ospedalieri con delibere soggette ai controlli di legge.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 161/1982

    Illegittimità dichiarata
    29 luglio 1982

    Il legislatore ordinario non ha dato attuazione al comma quarto dell'art. 39 (ne` rientra nei poteri di questa Corte scrutinare l'opportunita` o meno della inottemperanza), e, pertanto, non si e` data vita a quella "registrazione" nella quale si risolve la legittimazione dei sindacati a stipulare, con gli ulteriori requisiti richiesti dal comma quarto, contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce; inoltre nulla ha la meccanica dell'art. 39 da vedere con il procedimento di elaborazione degli atti previsti nelle disposizioni impugnate. Ne` in tal guisa individuata la funzione dei sindacati nelle normative del '68, del '69 e del '74 si vede in qual modo ne riesca offesa la liberta` sindacale garantita dal comma primo dell'art. 39. Meritano quindi conferma le ragioni in materia gia` in precedenza esposte da questa Corte. Pertanto le disposizioni che prevedono la necessaria conformita` delle determinazioni degli enti ospedalieri agli accordi collettivi nazionali in tema di compensi ai dipendenti non possono ritenersi illegittime sotto il profilo considerato. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 40, ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, 33 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, 7, commi secondo e sesto, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, conv. con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386, sollevate in riferimento all'art. 39, commi primo e quarto Cost.). - cfr. SS. nn. 106/1962, 54/1974

    Art. 40 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art40 · fonte del testo

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